Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, permette l’utilizzo degli pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello omologato per la vettura dal 15 ottobre al 15 maggio di ogni anno.
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Utilizzo pneumatici invernali
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, circolare n. 104/95 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione:
“I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati su veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a “Q” (corrispondente a 160 Km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all’interno del veicolo).”
Con la legge n. 120 del 29/07/2010 il termine “pneumatico da neve” è stato modificato in “pneumatico invernale” (gomma antineve o pneumatico antineve sono usi impropri), inoltre prescrive che “…i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio.”
L’utilizzo dello pneumatico invernale pertanto è obbligatorio in alcuni tratti stradali indicati con precisione dagli enti di competenza (in Italia è riconosciuto come periodo invernale comune quello dal 15 novembre al 15 aprile, con possibilità di smontare gli pneumatici invernali fino al 15 maggio).
A tutti i clienti che equipaggeranno le proprie vetture con pneumatici invernali aventi codice di velocità inferiore a quello omologato sul libretto di circolazione verrà rilasciato un adesivo monitorio la limitazione di velocità. Quest’ultimo dovrà essere posto in auto in una posizione visibile al guidatore durante la marcia.
Dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentito l’utilizzo di pneumatici invernali con codici di velocità inferiori a quelli omologati (riportati in carta di circolazione).